1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, determinano i princìpi fondamentali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e delle rispettive forme organizzative e possono essere derogate o modificate solo espressamente.
2. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o un titolo ad esso equiparato.
1. La presente legge:
a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega e allo scopo di garantire il corretto esercizio della professione e la qualità della prestazione professionale, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
b) favorisce il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità,
c) individua i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni e con l'organizzazione delle professioni intellettuali;
d) garantisce, a tutela del soggetto fruitore della prestazione professionale e dell'intera collettività, la libertà di scelta del professionista, il pluralismo, l'indipendenza e la responsabilità diretta e individuale del professionista, secondo le regole di deontologia legittimamente stabilite da ciascuna categoria nell'ambito di un disegno organico del mondo professionale.
1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad esclusione delle professioni aventi come oggetto caratterizzante l'esercizio di funzioni pubbliche secondo le esigenze della collettività e fatto salvo, nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia, l'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
2. La disciplina dell'esame di Stato, ove previsto dalla legislazione vigente in materia, deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle abilità tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.
3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato devono essere composte secondo canoni di imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica. A tale fine, la quota di commissari designati dall'Ordine professionale è limitata a non più della metà dei membri della stessa commissione, tra i quali è compreso il presidente.
1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa; deve provvedere a garantire un equo compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello studio professionale; deve contenere la previsione di possibili forme alternative da stabilire di intesa con l'Ordine professionale interessato, di durata omogenea e comunque non superiore a tre anni; deve prevedere la possibilità di svolgimento del tirocinio stesso anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione. È altresì ammesso lo svolgimento di parte del tirocinio all'estero e nei Paesi membri dell'Unione europea, presso professionisti iscritti ad associazioni professionali riconosciute dai Consigli nazionali.
2. Le modalità di svolgimento del tirocinio nonché la tenuta dei registri sono disciplinate con direttive emanate dai Consigli nazionali dei diversi Ordini professionali, nel rispetto dei princìpi della presente legge.
3. Ai tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro vigente per i dipendenti di studi professionali.
1. La legge statale individua le attività professionali regolamentate, disponendo la
1. I Consigli nazionali:
a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello nazionale e locale;
b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;
c) adottano misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali;
d) procedono all'approvazione delle tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione professionale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12;
e) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13;
f) adottano i codici deontologici previsti dall'articolo 11;
g) promuovono la formazione continua e l'aggiornamento professionale obbligatori e procedono all'accreditamento dei percorsi formativi;
h) stabiliscono modalità e limiti per la costituzione e il funzionamento delle società multiprofessionali, di cui all'articolo 24, se consentite dai rispettivi ordinamenti professionali, e secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge.
1. Ai consigli locali sono attribuite le funzioni in materia di formazione e di tenuta degli albi nonché, in ossequio al principio di sussidiarietà, ogni altra funzione non espressamente attribuita ai Consigli nazionali, comprese la vigilanza sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti e la promozione dell'azione
1. L'esercizio delle professioni regolamentate è subordinato alla prestazione da parte del professionista di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da garantire l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
2. Ciascun Ordine professionale, tramite il proprio Consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, soggette ad approvazione da parte del Ministro vigilante, che verifica la congruità delle assicurazioni previste dal medesimo comma 1.
1. I meccanismi elettorali per la nomina degli organi degli Ordini professionali nonché delle commissioni disciplinari di cui all'articolo 11, garantiscono la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
2. Con i regolamenti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono altresì essere stabiliti particolari limiti all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati nella stessa società professionale.
1. La funzione disciplinare è attribuita a commissioni locali composte da professionisti e con modalità idonee ad assicurare la necessaria imparzialità e indipendenza.
2. I componenti delle commissioni disciplinari sono eletti contestualmente, ma separatamente dai consigli locali; hanno sede presso il consiglio locale competente dell'Ordine professionale che provvede ai mezzi e al personale necessari al loro funzionamento.
3. Le norme in materia di composizione e di durata delle commissioni disciplinari nonché il procedimento disciplinare sono definiti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39. Tali norme devono comunque garantire lo svolgimento del giusto procedimento con specifico riferimento al principio del contraddittorio e prevedere l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari locali davanti ai competenti Consigli nazionali.
1. Ciascun Ordine professionale adotta un codice deontologico, valido per tutte le sue articolazioni territoriali, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale con deliberazione assunta previa consultazione dei consigli locali e approvata dal Ministro vigilante.
1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono stabilite dai rispettivi Ordini
1. I Consigli nazionali adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli organi del rispettivo Ordine professionale, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono soggetti ad impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro vigilante, dei consigli locali dell'Ordine professionale e dei rispettivi presidenti.
1. Al professionista è consentito pubblicizzare la propria attività professionale,
1. Il controllo sui consigli locali è attribuito ai Consigli nazionali, i quali possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro vigilante di scioglierli.
2. Il Ministro vigilante esercita i poteri di controllo sull'attività dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può anche esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.
3. In caso di estrema gravità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, può deliberare lo scioglimento dei Consigli nazionali, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
1. Il professionista deve rispettare la legge e conformarsi a quanto disposto dal codice deontologico dell'Ordine professionale di appartenenza.
2. L'ordinamento di categoria determina il proprio codice deontologico al fine di garantire il rispetto delle norme stabilite dalla presente legge nonché il decoro e il prestigio professionali della categoria.
3. La funzione disciplinare è attribuita ad organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi
1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di appositi corsi, anche di intesa con le amministrazioni pubbliche, le università, gli istituti di istruzione, i centri di formazione professionale e le istituzioni scientifiche e culturali.
2. Gli Ordini professionali possono, altresì, costituire apposite strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché stipulare convenzioni con organismi collettivi pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo della formazione professionale. La diretta organizzazione dei corsi non costituisce in ogni caso esercizio di attività professionale.
3. Ciascun Ordine professionale stabilisce nel proprio statuto il monte ore di formazione professionale e di aggiornamento obbligatori ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.
1. Possono essere riconosciute, con funzioni distinte da quelle riservate agli Ordini professionali, libere associazioni di prestatori di attività professionali non regolamentate che agiscono nel rispetto del princìpio della libera concorrenza, al fine di garantire l'ottimale attuazione delle finalità indicate all'articolo 2.
2. È istituito presso il Ministero della giustizia il Registro delle libere associazioni di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i Consigli nazionali degli Ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività.
4. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle associazioni di cui al comma 1.
5. È garantito il pluralismo associativo nell'ambito degli esercenti una medesima attività professionale.
6. Il riconoscimento può essere revocato quando l'associazione non adempie alle funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto sociale.
7. Al CNEL è attribuita la funzione di istruire le domande di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con la legislazione vigente in materia, nonché di formulare il proprio parere, anche di opportunità, circa il riconoscimento.
1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale regolamentata, nonché i professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea che conservano il titolo professionale di origine, possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.
2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione all'albo professionale, successivamente alla quale la società può svolgere la propria attività.
3. L'attività dei soci è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali e delle singole professioni.
4. È vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività
1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo socio o alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista al quale è affidato l'incarico stesso.
2. Il cliente ha diritto a chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto, contenente l'indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno dei soci.
3. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza. Nella partecipazione a gare di appalti pubblici di servizi, la società è tenuta a specificare il ruolo di ciascun professionista componente.
4. Ciascun professionista è personalmente e illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
5. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.
1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile
1. Gli Ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.
2. La violazione dei patti sociali può costituire infrazione disciplinare.
1. Possono essere costituite società con la partecipazione di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali regolamentate al fine di effettuare prestazioni professionali diverse, ma coordinate tra loro, con le modalità ed i limiti stabiliti dagli Ordini professionali di appartenenza dei singoli soci.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica incompatibili con quelle proprie della società. Non è consentita la costituzione di società multiprofessionali per gli esercenti le professioni di avvocato e di notaio.
3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitati all'esercizio di tale professione.
1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, possono essere costituite eccezionalmente con la partecipazione di soci non professionisti, qualora il relativo ordinamento lo consenta, in considerazione della natura e della particolare onerosità della prestazione sotto il profilo della complessità dell'organizzazione. In tale caso la quota di partecipazione dei soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento e l'amministrazione spetta in ogni caso a un socio professionista.
2. I regolamenti previsti al comma 1 possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non previsti dalla presente legge.
1. Salvo quanto stabilito con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il professionista può partecipare a una sola società professionale e non può esercitare l'attività professionale a titolo individuale fino a quando partecipi a detta società, salvo che il proprio ordinamento professionale lo consenta espressamente.
2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti nelle relative tariffe professionali.
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per atto pubblico.
2. Con i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, sono determinate le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione all'albo professionale, valevoli per tutte le professioni, nonché, ove necessario, condizioni particolari in relazione alla specificità delle singoli professioni.
1. Le società non possono comprendere più di dieci soci, salva diversa determinazione contenuta nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, che possono altresì stabilire limitazioni numeriche in rapporto al numero degli iscritti all'albo professionale.
1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione «e altri», se presenti; deve essere inoltre indicata l'attività o le attività svolte.
2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione
1. Nell'atto costitutivo della società possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro sia in natura.
2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.
2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.
1. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in comune della professione dei propri soci e nella forma prevista per la costituzione della medesima società.
2. La società può rendersi acquirente di beni e di diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.
1. Le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale della società, ivi comprese le cessioni di quote, possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci e con le stesse modalità previste per la costituzione della società.
2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se previste dallo statuto sociale.
3. In caso di decesso, ovvero di esclusione di un socio, ai restanti soci è riconosciuto il diritto di riscatto.
1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.
2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili e alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.
3. Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità della sua partecipazione sociale.
4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e deliberano a maggioranza semplice.
5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.
6. Gli amministratori rispondono solidalmente e illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.
1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o di radiazione del socio dall'albo professionale.
2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione dalla società deliberata con la maggioranza semplice dei soci, escludendo dal computo il socio sospeso.
1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3.
2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio Ordine professionale.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
«Le società tra professionisti iscritti ad albi sono disciplinate da leggi speciali».
1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti in materia.
2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali.
3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti testi unici per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di professioni regolamentate, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi generali della presente legge, nonché ai seguenti:
a) riordinare le attività delle singole professioni, con eventuali accorpamenti degli Ordini e collegi professionali interessati, tenendo conto, in particolare, della compatibilità con le esigenze di circolazione dei titoli di studio richiesti per
b) perseguire una tendenziale uniformità, ove non incompatibile con il rispetto delle specificità delle singole professioni, delle disposizioni applicabili a ciascuna professione a seguito della adozione dei testi unici stessi;
c) rinviare a regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina degli aspetti organizzativi e procedimentali;
d) effettuare la puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
e) esplicitare le norme abrogate, anche implicitamente, da disposizioni successive;
f) procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo;
g) esplicitare quali disposizioni non inserite nel testo unico restano comunque in vigore;
h) dichiarare l'abrogazione delle rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
2. Dalla data di entrata in vigore dei testi unici di cui al comma 1 sono comunque abrogate le norme non richiamate ai sensi della lettera g) del medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati sentiti gli Ordini e collegi professionali interessati nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,